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QUANDO SCAPPA LA PIPI’…

...i pubblici esercizi hanno l’obbligo di consentire l’uso del bagno anche a chi non è cliente? Oppure no? In mancanza di una precisa norma nazionale, cerchiamo di capire cosa dice la legge, di sentenza in sentenza

È un annoso problema che puntualmente si ripropone: se un passante o un turista ha l’urgenza di un bagno, i pubblici esercizi sono obbligati a fornirgli l’accesso ai propri servizi igientici anche senza consumazione? Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con la sentenza n. 691/2010, ha stabilito che bar, ristoranti e locali aperti al pubblico hanno l’obbligo di fornire solamente ai propri clienti l’accesso ai servizi igienici, a norma e funzionanti, in conformità con quanto viene prescritto dai Regolamenti di igiene delle diverse amministrazioni comunali.

È una sentenza importante che ha annullato la precedente normativa in vigore nel Comune di Firenze, ossia il dovere di mettere a disposizione almeno un locale igienico “di cortesia” a chiunque lo chiedesse, oltretutto senza prevedere alcuna compensazione dell’onere economico che tale iniziativa avrebbe comportato.  Allestire un bagno dedicato per turisti, passanti, o comunque non consumatori, sarebbe un compito costoso che non può essere a carico dei pubblici esercizi, liberi dunque di riservare tale possibilità soltanto ai propri clienti.

Attenzione: se a livello locale fossero attive delle normative non in linea con la sentenza n. 691/2010, queste potrebbero essere impugnate utilizzando proprio il verdetto del TAR Toscana come autorevole precedente.

 

 

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